#Tarquinia2017 – Maneschi da Bruxelles annuncia: “Porteremo finanziamenti alle imprese e ai cittadini”

Dopo un ventennio passato in Comune come consigliere nell’assoluto anonimato adesso si scatena e dal Belgio fa annunci fuorilegge (scambio di voto) e ci fa pervenire delibere d’accusa al candidato del PD Memmo Ranucci

TARQUINIA – Marcello Maneschi, questo è il nome del consigliere comunale di Forza Italia che, da quasi un ventennio tra gli scranni di Palazzo Vitelleschi, ha svolto quasi sempre, nell’assoluto anonimato, l’attività di opposizione.

Fresco di delega quale responsabile degli azzurri di Tarquinia, ha partecipato ad un gruppo di visitatori al Parlamento Europeo invitato da Tajani. Una visita guidata ovviamente. Con foto di rito di spalle all’assise degli europarlamentari durante una seduta consiliare e la possibilità di fare a gara, come tra cacciatori e pescatori, a chi la spara più grossa (di cazzata ovviamente).

Forse considera i tarquiniesi ignoranti o, dispiace per lui, alla sua stessa stregua. Infatti, dal profilo Facebook ha fatto un annuncio shock (per lui): “A Bruxelles insieme al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani per portare nuovi finanziamenti europei per le imprese e i cittadini della città di Tarquinia“.

Bene, probabilmente il buon Maneschi, seppur da tanti anni consigliere comunale, non sa’ quale differenza corre tra Parlamento Europeo e Commissione Europea. Insomma, lui farà avere soldi a tutti senza saper che l’Europa non sgancia un euro se non si partecipa a bandi di settore o si fanno progetti.

Uno slogan elettorale anche abbastanza pericoloso di questi tempi quando si finisce in Procura per un reato che lui poco conosce (come il funzionamento dei contributi europei) e che quindi andremo a spiegarglielo (anche perché inguaierebbe anche il candidato sindaco Mencarini).

Di recente acquisizione nel nostro ordinamento, il reato di traffico di influenze, è previsto dall’articolo 346 bis del Codice penale. Introdotto con la Legge Severino per la lotta contro la corruzione, questo reato si ispira al diritto anglosassone e in particolare alla legislazione americana (sezione 201 del titolo 18 “Bribery of public officials and witnesses“, Corruzione di pubblici ufficiali e testimoni). Ma è stato il diritto francese post rivoluzionario il primo a definire e punire già nel 1889 il traffico d’influenze. La ratio della norma consiste nella volontà di agire sul piano preventivo della corruzione nella pubblica amministrazione e per evitare che i privati possano fare pressioni  sulle attività di pubblici ufficiali e impedire l’illecito arricchimento dell’intermediario.


Questo è il testo dell’articolo 346 bis:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, ndr) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari, ndr), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

La struttura del reato

Il reato di traffico di influenze illecite si consuma nel momento e nel luogo in cui viene raggiunto l’accordo tra il ‘faccendiere’ e il privato, non è necessario che l’atto che il mediatore ha promesso di far ottenere al privato sia effettivamente posto in essere. Il reato in questione può essere di due tipi:

  • oneroso o
  • gratuito.

Chi, sfruttando la relazione con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o vantaggi patrimoniali da un privato per fare pressione sul funzionario amministrativo, per favorire gli interessi del privato, ricade nella prima fattispecie. Nel secondo caso, la somma di denaro o il vantaggio patrimoniale vengono promessi o corrisposti al mediatore nell’ottica di pagare il pubblico funzionario; il ‘faccendiere‘ quindi è solo un tramite materiale senza nulla pretendere per l’attività di intermediazione svolta. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

In questa ottica i soldi si sostituiscono con i voti di preferenza e il reato diventa ancora più grave.

Insomma, questo è solo il primo anello dell’attività di Maneschi che comunque, ha avuto il coraggio di farci avere le delibere comunali “sospette” sul suo antagonista e competitor Memmo Ranucci.

Adesso le stiamo esaminando e cerchiamo di capirci qualcosa in più.