Tarquinia – Il TAR ha stabilito le regole su San Giorgio. Inapplicabilità della 28/80 e immediato ritiro della delibera “Mencarini”

L’unica via percorribile la presentazione, da parte dei consorzi, dei piani di urbanizzazione. Impossibile fermare le demolizioni e sanare gli abusi accertati

TARQUINIA – Chiunque continui a parlare di San Giorgio e della possibilità di sanare gli abusi attraverso lo strumento della legge 28/80 dice fesserie. A stabilirlo, in modo netto e tranciante, due sentenze del TAR Lazio che hanno ben spiegato i motivi dell’inapplicabilità di uno strumento, quello della legge 28/80 e invita l’amministrazione comunale a provvedere a rimuovere la delibera di giunta dove si ipotizzava un improbabile piano di recupero.

Nelle zone sottoposte a vincolo, la sanatoria è prevista solo per gli interventi di minore rilevanza, ovvero quelli di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

Con tali sentenze è stato infatti chiarito che l’art. 32, cmnma 26, del D.L. 30 settetnbre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326 che non è consentito, in aree sottoposte a vincoli, la sanatoria degli abusi “sostanziali, ma solo di quelli “formali”, a differenza delle precedenti leggi di sanatoria, più permissive.

La Sezione giudicante del TAR ha distinto le tipologie di illecito (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale.

Nelle aree sottoposte a vincolo ha ammesso la sanatoria solo per le “le tipologie di illecito di cui all’allegato l numeri 4, 5 e 6”, opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6). In particolare, il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza.

Infine, a ulteriore conferma dell’interpretazione proposta è stata richiamata anche la Relazione governativa al D.L. n. 269/2003, la quale si esprime nel senso che “… è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano … quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici , ambientali e paesistici.

Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela.

Dunque ne consegue che l’abuso dei lottisti sottoposti a provvedimenti di demolizione non risultano sanabili e li esclude dalla sanatoria perché abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche a vincolo di inedificabilità relativa, nonché quelle non conformi agli strumenti urbanistici comunali.

Proprio su questo passaggio il monito all’attuale commissario o alla prossima amministrazione che si insedierà perché i giudici, hanno osservato a quest’ultimo riguardo, la censura nei confronti della delibera della giunta Mencarini che aveva l’intenzione, da parte del Comune, di dare avvio al procedimento di adozione di un Piano di recupero ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 28/80 (”Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente”).

Delibera allo stato solo oggetto della delibera di giunta comunale n. 13 del 25 gennaio 2018 di “indirizzo per la pianificazione attuativa dei comprensori in località San Giorgio”, sottoposta solo all’esame preliminare della Commissione Urbanistica e ancora non approvato dal Consiglio Comunale, unico organo competente
materia di pianificazione (come chiarito dal commissario prefettizio con nota del 13.10.18 in ottemperanza ad ordinanza istruttoria n. 4884/2018 relativa ad altro caso analogo).

Quanto alla doglianza con cui si lamenta la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, anche a prescindere dalla questione dell’ammissibilità di tale censura (che richiede la puntuale dimostrazione dell’effettiva esistenza dell’identità delle situazioni) , essa va disattesa in quanto , nel caso in esame, ove effettivamente risulti il rilascio della sanatoria in violazione.

Le procedure amministrative presuppongono atti concreti che sono le opere di urbanizzazione.

San Giorgio non ha abusi solo sopra suolo ma anche sotto.

Per essere in regola i consorziati o i singoli lottisti devono presentare un piano per le opere pubbliche di urbanizzazione a proprie spese o in parte con l’aiuto dell’amministrazione comunale.

Chi si ostina a sostenere che la legge 28/80 sia una via d’uscita illude le persone e gli fa spendere inutilmente risorse di tempo e denaro.

Queste le sentenze del TAR che mettono fine al dibattito e che individuano, una volta per tutte, la via d’uscita.

 

Sentenza 1 San Giorgio

 

Sentenza 2 San Giorgio